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Art. 2268

Escussione preventiva del patrimonio sociale

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi [Codice civile 1294, 1944, 2267, 2304].

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