Art. 2266
Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi [Codice civile 2278].
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale [Codice civile 2257, 2295, n. 5, 2298, 2310].
Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’articolo 1396.
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