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Art. 2253

Conferimenti

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale [Codice civile 2247, 2286, 2295, n. 6].

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale [Codice civile 2282, 2295, n. 5].

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