Art. 2254
Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [Codice civile 1465, 1483, 1490, 2286].
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite [Codice civile 2281]. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione [Codice civile 1578, 1585, 1586, 1588].
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