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Art. 2285

Recesso del socio

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci [Codice civile 1373, 2292].

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa [Codice civile 2289].

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi [Codice civile 24].

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