Art. 2285
Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci [Codice civile 1373, 2292].
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa [Codice civile 2289].
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi [Codice civile 24].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.