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Art. 2284

Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci [Codice civile 2292], gli altri devono liquidare la quota agli eredi [Codice civile 2289, 2322], a meno che preferiscano sciogliere la società [Codice civile 2272, n. 3], ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano [Codice civile 2323, 2479, 2528].

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