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Art. 2286

Esclusione

L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze [Codice civile 24, 1455] delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale [Codice civile 2253], nonché per l’interdizione [Codice civile 414], l’inabilitazione [Codice civile 415] del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [Codice penale 19, n. 1, 28, 29, 32].

Il socio che ha conferito nella società la propria opera [Codice civile 2263, 2295, n. 7] o il godimento di una cosa [Codice civile 2254] può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società [Codice civile 1465, 2254, 2287, 2524].

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