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Art. 2287

Procedimento di esclusione

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso [Codice civile 2266].

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione [Codice civile 24, 2527, 2964].

Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

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