Art. 2287
Procedimento di esclusione
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso [Codice civile 2266].
Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione [Codice civile 24, 2527, 2964].
Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.
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