Art. 2257
Amministrazione disgiuntiva
La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società [Codice civile 1106]spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri [Codice civile 1105, 1716, 2203, 2276].
Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione [Codice civile 2317] che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione [Codice civile 2261, 2266].