Art. 2278
Poteri dei liquidatori
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali [Codice civile 2280] e fare transazioni e compromessi [Codice civile 1965; Codice di procedura civile 806, 807, 808, 809].
Essi rappresentano la società anche in giudizio [Codice civile 2266; Codice di procedura civile 75].
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