Art. 2279

Divieto di nuove operazioni

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] per gli affari intrapresi [Codice civile 29, 2331, 2449].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.