x

x

Art. 2280

Pagamento dei debiti sociali

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali [Codice civile 2278], finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite [Codice civile 2263, 2267, 2452]. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente [Codice civile 1299, 2265, 2615].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.