Art. 2259

Revoca della facoltà di amministrare

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa [Codice civile 2252].

L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato [Codice civile 1723].

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

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