Art. 2290

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento [Codice civile 2284, 2530].

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [Codice civile 1396, 2267]; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato [Codice civile 2193].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.