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Art. 2264

Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo [Codice civile 1473].

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione [Codice civile 2964]. L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo [Codice civile 1444, 2034, 2603].

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