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Capo IV – Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Art. 250

Riconoscimento

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.

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Art. 251

Autorizzazione al riconoscimento

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado [Codice civile 74, 75, 76], ovvero un vincolo di affinità [Codice civile 78] in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.

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Art. 252

Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L’eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge convivente e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.

Qualora il figlio sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio.

È altresì richiesto il consenso dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento.

In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

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Art. 253

Inammissibilità del riconoscimento

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova [Codice civile 231, 232, 278, 281].

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Art. 254

Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita [Codice civile 250, 408, 411] o al concepimento [Codice civile 401], davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico [Codice civile 2699] o in un testamento [Codice civile 256, 587], qualunque sia la forma di questo.

[La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.]

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Art. 255

Riconoscimento di un figlio premorto

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti [Codice civile 250, 282].

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Art. 256

Irrevocabilità del riconoscimento

Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento [Codice civile 254, 587, 679] ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

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Art. 257

Clausole limitatrici

È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento [Codice civile 250].

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Art. 258

Effetti del riconoscimento

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto [Codice civile 250, 260, 261, 262, 277, 401, 536, 578, 592, 687] e riguardo ai parenti di esso.

L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

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Art. 259

Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

[Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio [Codice civile 250], non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell’altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento [Codice civile 284, n. 4].]

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Art. 260

Poteri dei genitori

[Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale [Codice civile 258] ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà [Codice civile 315] tranne l’usufrutto legale [Codice civile 324].

Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà [Codice civile 315] sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà [Codice civile 2941, n. 2], e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre [Codice civile 317].

Se l’interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l’esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall’esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori [Codice civile 277].]

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Art. 261

Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

[Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.]

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Art. 262

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto [Codice civile 258]. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

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Art. 263

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento [Codice civile 250], da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse [Codice civile 264, 265, 268].

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio [Codice civile 248, 249, 2946].

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.

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Art. 264

Impugnazione da parte del figlio minore

L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

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Art. 265

Impugnazione per violenza

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza [Codice civile 1434] dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l’autore del riconoscimento è minore [Codice civile 2], l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore [Codice civile 263, 268, 2964, 2968].

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Art. 266

Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale [Codice civile 414] dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione [Codice civile 429], dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [Codice civile 268, 2964, 2968].

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Art. 267

Trasmissibilità dell’azione

Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi [Codice civile 246, 264, 270, 2964].

Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.

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Art. 268

Provvedimenti in pendenza del giudizio

Quando è impugnato il riconoscimento [Codice civile 263, 264, 265, 266], il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio.

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