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Art. 260

Poteri dei genitori

[Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale [Codice civile 258] ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà [Codice civile 315] tranne l’usufrutto legale [Codice civile 324].

Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà [Codice civile 315] sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà [Codice civile 2941, n. 2], e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre [Codice civile 317].

Se l’interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l’esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall’esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori [Codice civile 277].]

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