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Art. 259

Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

[Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio [Codice civile 250], non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell’altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento [Codice civile 284, n. 4].]

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