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Art. 254

Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita [Codice civile 250, 408, 411] o al concepimento [Codice civile 401], davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico [Codice civile 2699] o in un testamento [Codice civile 256, 587], qualunque sia la forma di questo.

[La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.]

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