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Art. 265

Impugnazione per violenza

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza [Codice civile 1434] dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l’autore del riconoscimento è minore [Codice civile 2], l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore [Codice civile 263, 268, 2964, 2968].

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