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Art. 266

Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale [Codice civile 414] dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione [Codice civile 429], dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [Codice civile 268, 2964, 2968].

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