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Capo IV – Della revocazione delle donazioni

Art. 800

Cause di revocazione

La donazione può essere revocata [Codice civile 805, 806, 809] per ingratitudine [Codice civile 801] o per sopravvenienza di figli [Codice civile 803, 2652, n. 1, 2908].

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Art. 801

Revocazione per ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine [Codice civile 800, 806, 809] non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti [Codice civile 437] dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 141].

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Art. 802

Termini e legittimazione ad agire

La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione [Codice civile 2652, n. 1, 2900, 2964].

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario [Codice penale 575] in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

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Art. 803

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono [Codice civile 805] essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante [Codice civile 800]. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito [Codice civile 462] al tempo della donazione [Codice civile 804, 806, 809].

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Art. 804

Termine per l’azione

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli [Codice civile 803] deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

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Art. 805

Donazioni irrevocabili

Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie [Codice civile 770] e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio [Codice civile 168, 785, 800, 801, 803].

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Art. 806

Inammissibilità della rinunzia preventiva

Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli [Codice civile 800, 801, 803].

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Art. 807

Effetti della revocazione

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda [Codice civile 808].

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi [Codice civile 820], a partire dal giorno della domanda stessa [Codice civile 1148].

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Art. 808

Effetti nei riguardi dei terzi

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa [Codice civile 807, 2652, nn. 1 e 5].

Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

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Art. 809

Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769 [Codice civile 1236, 1237, 1411, 1862, 1875, 1920], sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine [Codice civile 801] e per sopravvenienza di figli [Codice civile 803] nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni [Codice civile 803] per integrare la quota dovuta ai legittimari [Codice civile 553, 554, 555, 557, 564].

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770 e a quelle che a norma dell’articolo 742 non sono soggette a collazione.

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