Art. 801
Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine [Codice civile 800, 806, 809] non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti [Codice civile 437] dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 141].
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