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Art. 809

Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769 [Codice civile 1236, 1237, 1411, 1862, 1875, 1920], sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine [Codice civile 801] e per sopravvenienza di figli [Codice civile 803] nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni [Codice civile 803] per integrare la quota dovuta ai legittimari [Codice civile 553, 554, 555, 557, 564].

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770 e a quelle che a norma dell’articolo 742 non sono soggette a collazione.

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