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Art. 807

Effetti della revocazione

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda [Codice civile 808].

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi [Codice civile 820], a partire dal giorno della domanda stessa [Codice civile 1148].

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