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Art. 804

Termine per l’azione

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli [Codice civile 803] deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

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