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Art. 803

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono [Codice civile 805] essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante [Codice civile 800]. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito [Codice civile 462] al tempo della donazione [Codice civile 804, 806, 809].

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