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Capo V – Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Sezione I – Dell’azione surrogatoria

Art. 2900

Condizioni, modalità ed effetti

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare [Codice civile 524, 525, 802, 804, 974, 1015, 1113, 1201, 1259, 1780, 1796, 1916, 2036, 2789, 2856, 2866, 2871, 2939; Codice di procedura civile 511].

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [Codice di procedura civile 102].

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Sezione II – Dell’azione revocatoria

Art. 2901

Condizioni

Il creditore [Codice civile 2740, 2741], anche se il credito è soggetto a condizione o a termine [Codice civile 1356], può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [Codice civile 524, 1113, 2655, 2740, 2910], quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto [Codice civile 1183, 1186].

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede [Codice civile 169], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [Codice civile 1923, 2600, 2652, n. 5, 2690; Codice penale 192, 195].

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Art. 2902

Effetti

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive [Codice civile 2910; Codice di procedura civile 483] o conservative [Codice civile 2905; Codice di procedura civile 671] sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

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Art. 2903

Prescrizione dell’azione

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto [Codice civile 2934, 2935, 2946].

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Art. 2904

Rinvio

Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale [Codice penale 192].

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Sezione III – Del sequestro conservativo

Art. 2905

Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore [Codice civile 1830, 2212], secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 671].

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione [Codice civile 1356, 1798, 2693, 2755, 2769, 2770, 2793, 2901, 2902].

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Art. 2906

Effetti

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento [Codice civile 2647, 2843, 2913; Codice di procedura civile 491].

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge [Codice civile 495, 498, 530, 1778, 1798, 2742, 2825; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 245].

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