Art. 2903
Prescrizione dell’azione
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto [Codice civile 2934, 2935, 2946].
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Prescrizione dell’azione
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto [Codice civile 2934, 2935, 2946].