x

x

Art. 2901

Condizioni

Il creditore [Codice civile 2740, 2741], anche se il credito è soggetto a condizione o a termine [Codice civile 1356], può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [Codice civile 524, 1113, 2655, 2740, 2910], quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto [Codice civile 1183, 1186].

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede [Codice civile 169], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [Codice civile 1923, 2600, 2652, n. 5, 2690; Codice penale 192, 195].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.