Frontalieri, la flat tax entra nel Tuir: dal 2027 imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera
Frontalieri, la flat tax entra nel Tuir: dal 2027 imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera
La disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri entra ufficialmente nel Testo unico delle imposte sui redditi. Con il decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio, viene infatti codificata all’articolo 221 la possibilità per una parte dei frontalieri italiani di optare per un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, calcolata in misura pari al 25% delle imposte già corrisposte in Svizzera. La disposizione è in vigore dal 4 luglio 2026, ma produrrà effetti applicativi a partire dal periodo d’imposta 2027, consolidando nel Tuir una misura già introdotta dal decreto-legge n. 113/2024.
L’intervento non modifica l’impianto della disciplina, ma ne sancisce l’ingresso stabile nel sistema tributario, offrendo un quadro normativo unitario e più facilmente consultabile. La nuova collocazione nel Testo unico rappresenta un passaggio significativo nell’ambito dell’opera di riordino della legislazione fiscale avviata dal Governo.
L’opzione riguarda i lavoratori dipendenti residenti nei comuni individuati nell’Allegato H del Tuir che possiedono specifici requisiti. In particolare, il contribuente deve qualificarsi come lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge n. 83 del 2023, e deve aver svolto attività lavorativa in Svizzera, entro le date previste dalla norma, nei cantoni del Ticino, dei Grigioni o del Vallese per un datore di lavoro svizzero o con stabile organizzazione nel Paese elvetico. I redditi devono inoltre essere assoggettati a imposizione in Svizzera secondo le regole stabilite dall’accordo bilaterale.
La facoltà di optare per il regime sostitutivo viene estesa anche ai residenti nei comuni delle province di Brescia e Sondrio indicati nell’Allegato I, purché ricorrano le condizioni previste dalla disposizione e l’attività lavorativa sia stata svolta nei cantoni del Ticino e del Vallese. Anche in questo caso il beneficio è subordinato al possesso dei requisiti temporali individuati dal legislatore.
Sul piano operativo, l’opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, mentre il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Le imposte pagate in Svizzera dovranno essere convertite in euro utilizzando il cambio medio annuale del periodo d’imposta di riferimento. Una volta scelto il regime sostitutivo, il contribuente non potrà beneficiare del credito per le imposte estere normalmente riconosciuto dall’ordinamento italiano, poiché le imposte assolte in Svizzera non saranno detraibili dall’imposta sostitutiva.
La norma mantiene inoltre il collegamento con i contributi al Servizio sanitario nazionale introdotti dalla legge di Bilancio 2024. I lavoratori che esercitano l’opzione restano infatti soggetti ai relativi obblighi contributivi, beneficiando però di una detrazione pari al 20% dei contributi versati direttamente dall’imposta sostitutiva.
L’inserimento della disciplina nel Tuir non introduce quindi nuovi vantaggi fiscali, ma consolida definitivamente un regime destinato a una platea ben definita di lavoratori frontalieri, aumentando la certezza del diritto e rendendo più organico il quadro normativo applicabile ai rapporti di lavoro transfrontalieri con la Confederazione svizzera.