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Art. 2900

Condizioni, modalità ed effetti

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare [Codice civile 524, 525, 802, 804, 974, 1015, 1113, 1201, 1259, 1780, 1796, 1916, 2036, 2789, 2856, 2866, 2871, 2939; Codice di procedura civile 511].

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [Codice di procedura civile 102].

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