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Art. 2906

Effetti

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento [Codice civile 2647, 2843, 2913; Codice di procedura civile 491].

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge [Codice civile 495, 498, 530, 1778, 1798, 2742, 2825; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 245].

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