Art. 2905
Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore [Codice civile 1830, 2212], secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 671].
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione [Codice civile 1356, 1798, 2693, 2755, 2769, 2770, 2793, 2901, 2902].
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