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Capo V – Della cessione dei crediti

Art. 1260

Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso [Codice civile 1266] o gratuito il suo credito [Codice civile 1198, 1889, 2559], anche senza il consenso del debitore [Codice civile 1264, 1375, 1379, 2015], purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [Codice civile 323, 378, 447, 1261, 1471].

Le parti possono escludere la cedibilità del credito [Codice civile 1823]; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

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Art. 1261

Divieti di cessione

I magistrati dell’ordine giudiziario [Codice civile 1471], i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari [Codice civile 1260] di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario [Codice civile 378].

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Art. 1262

Documenti probatori del credito

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso [Codice civile 1477].

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica [Codice civile 2703] dei documenti.

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Art. 1263

Accessori del credito

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi [Codice civile 2745], con le garanzie personali [Codice civile 1936] e reali [Codice civile 2784] e con gli altri accessori [Codice civile 2843].

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno [Codice civile 2792]; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti [Codice civile 821, 1531].

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Art. 1264

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata [Codice civile 967, 1248, 1407, 2914, n. 2].

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione [Codice civile 1189, 2559].

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Art. 1265

Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore [Codice civile 1380], o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa [Codice civile 2704], ancorché essa sia di data posteriore [Codice civile 1155, 1248, 1605, 2559].

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto [Codice civile 978, 1000] o di pegno [Codice civile 2800].

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Art. 1266

Obbligo di garanzia del cedente

Quando la cessione è a titolo oneroso [Codice civile 1260], il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione [Codice civile 1410]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio [Codice civile 1487].

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione [Codice civile 797].

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Art. 1267

Garanzia della solvenza del debitore

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia [Codice civile 760, 1408, 1829, 1858]. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto [Codice civile 1410].

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso [Codice civile 1957].

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