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Art. 1266

Obbligo di garanzia del cedente

Quando la cessione è a titolo oneroso [Codice civile 1260], il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione [Codice civile 1410]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio [Codice civile 1487].

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione [Codice civile 797].

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