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Art. 1265

Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore [Codice civile 1380], o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa [Codice civile 2704], ancorché essa sia di data posteriore [Codice civile 1155, 1248, 1605, 2559].

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto [Codice civile 978, 1000] o di pegno [Codice civile 2800].

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