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Art. 1264

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata [Codice civile 967, 1248, 1407, 2914, n. 2].

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione [Codice civile 1189, 2559].

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