Art. 1263
Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi [Codice civile 2745], con le garanzie personali [Codice civile 1936] e reali [Codice civile 2784] e con gli altri accessori [Codice civile 2843].
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno [Codice civile 2792]; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti [Codice civile 821, 1531].
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