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Art. 1588

Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [Codice civile 1592] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [Codice civile 1589, 1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [Codice civile 1218, 1256, 1587, 2281].

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

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