Art. 1588
Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [Codice civile 1592] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [Codice civile 1589, 1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [Codice civile 1218, 1256, 1587, 2281].
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
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