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Art. 1589

Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo [Codice civile 1588, 1891], la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo [Codice civile 1223, 1611].

Quando si tratta di cosa mobile stimata [Codice civile 1908] e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore [Codice civile 1916].

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