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Art. 1590

Restituzione della cosa locata

Il conduttore deve restituire [Codice civile 1591] la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto [Codice civile 1575, n. 1].

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà [Codice civile 1609].

Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate [Codice civile 1182].

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