x

x

Art. 1591

Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora [Codice civile 1219] a restituire la cosa [Codice civile 1590] è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno [Codice civile 1223, 1224; Codice della navigazione 382].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.