Art. 1591
Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora [Codice civile 1219] a restituire la cosa [Codice civile 1590] è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno [Codice civile 1223, 1224; Codice della navigazione 382].
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