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Capo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Effettività

1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

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Art. 2

Giusto processo

1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione. 

2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

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Art. 3

Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.

2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica. 

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