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Capo IV – COMPETENZA

Art. 13

Competenza territoriale inderogabile

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra-regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

4. La competenza di cui al presente articolo e all’articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari (1).

4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza (2)(3).

 

(1) Comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. a, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012. Il testo previgente disponeva che: “La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile”.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. a, Decreto Legislativo. 14 settembre 2012, n. 160, citato nella nota 1, che precede.

(3) Con sentenza 6 giugno 2014, n. 159 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nonché non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., degli articoli 14 e 135, comma 1, lett. p), CPA.

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Art. 14

Competenza funzionale inderogabile

1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.

2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13 

 

(1) L’articolo 22, comma 12, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (in Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), aveva disposto l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 14 a seguito del riassetto delle sedi delle diverse Autorità, disposto dal precedente comma 9 del citato articolo 22. Tale riassetto è stato poi superato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. n. 90, la quale ha quindi disposto l’abrogazione del comma 12.

(2) Con sentenza 6 giugno 2014, n. 159 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nonché non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., degli articoli 14 e 135, comma 1, lett. p), CPA

Con sentenza 13 giugno 2014, n. 174 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nella parte in cui si porrebbero in contrasto con i principi e con i criteri direttivi della legge di delega.

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Art. 15

Rilievo dell’incompetenza

1. Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all’articolo 87, comma 3.

4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l’ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

5. L’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetenza, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

L’ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza.

8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall’ordinanza presidenziale di cui all’articolo 47, comma 2 (1)(2)(3). 

 

(1) Rubrica ed articolo così sostituiti dall’articolo 1, comma 1, lett. b, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). 

(2) In ordine al regime dell’incompetenza inderogabile si veda la lettera del 16 novembre 2011 inviata a tutti i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e sedi staccate dal Presidente del Consiglio di Stato

(3) Con sentenza 6 giugno 2014, n. 159 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nonché non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., degli articoli 14 e 135, comma 1, lett. p), CPA

Con sentenza 13 giugno 2014, n. 174 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nella parte in cui si porrebbero in contrasto con i principi e con i criteri direttivi della legge di delega.

Con sentenza 23 giugno 2014, n. 182 la Corte costituzionale ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, 76 e 125 Cost., dell’articolo 135, comma 1, lett. q), CPA, nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 142, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, 76 e 125 Cost., dell’articolo 135, comma 1, lett. q), nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 143, Decreto Legislativo n. 267 del 2000; c) non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., degli articoli 13, comma 4, e 15, comma 2, CPA.

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Art. 16

Regolamento di competenza

1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all’articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento chiesto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento, salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa della sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell’articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (1)(2).

 

(1) Rubrica ed articolo così sostituiti dall’articolo 1, comma 1, lett. c, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

(2) Con sentenza 6 giugno 2014, n. 159 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nonché non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., degli articoli 14 e 135, comma 1, lett. p), CPA

Con sentenza 13 giugno 2014, n. 174 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nella parte in cui si porrebbero in contrasto con i principi e con i criteri direttivi della legge di delega.

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