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Art. 16

Regolamento di competenza

1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all’articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento chiesto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento, salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa della sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.

3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell’articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (1)(2).

 

(1) Rubrica ed articolo così sostituiti dall’articolo 1, comma 1, lett. c, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

(2) Con sentenza 6 giugno 2014, n. 159 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nonché non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., degli articoli 14 e 135, comma 1, lett. p), CPA

Con sentenza 13 giugno 2014, n. 174 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’articolo 76 Cost., degli articoli 13, 14, 15 e 16 CPA, nella parte in cui si porrebbero in contrasto con i principi e con i criteri direttivi della legge di delega.

Bibliografia. De Nictolis, Processo Amministrativo. Formulario commentato, IV ed., Ipsoa, 2019; Roberto Garofoli, Codice Amministrativo Ragionato. VII ed., Nel Diritto Editore, 2020; Salvatore Veneziano, Presidente di sezione al Tar Napoli, La giurisdizione e la competenza inderogabile, pubblicato in www.giustizia-amministrativa.it il 22 dicembre 2010.

 

Sommario. 1. Il regolamento successivo di competenza su istanza di parte. 2. Il regolamento successivo di competenza richiesto d’ufficio.

 

1. Il regolamento successivo di competenza su istanza di parte 

1.1 In seguito all’intervenuta abolizione del regolamento preventivo di competenza, cui si è fatto cenno nella disamina dell’articolo 15 CPA, l’articolo 16 CPA, in un’ottica acceleratoria, disciplina solo la proposizione, ad istanza di parte, del regolamento successivo di competenza dinnanzi al Consiglio di Stato con istanza notificata alle parti evocate in giudizio (che siano costituite o meno) nei termini di cui al comma 1.

Trattasi di vero e proprio mezzo di impugnazione con cui la parte può alternativamente: 

  1. contestare la declaratoria di competenza del TAR adito; 
  2. contestare la declaratoria di incompetenza; 
  3. non contestare la declaratoria di incompetenza, ma solo l’indicazione di quello specifico giudice come competente, sostenendo la competenza di un terzo TAR.

1.2 Stante la qualifica del regolamento come vero e proprio mezzo di impugnazione, è richiesta la legittimazione attiva ad impugnare, che presuppone la soccombenza e l’interesse. 

Pertanto, l’ordinanza che declina la competenza può essere impugnata da ciascuna parte, mentre quella che dichiara la competenza solo dalle parti diverse dal ricorrente principale, che non ha alcun interesse al mutamento del giudice dallo stesso adito.

Al contempo, legittimate passive destinatarie del regolamento sono le “altre parti”, ovvero, come anzidetto, le parti evocate in giudizio, a prescindere dalla loro intervenuta formale costituzione o meno. 

1.3 Il regolamento è chiesto direttamente al Consiglio di Stato e questa, lo si ribadisce, è una importante novità, essendo venuto meno il filtro del giudice di primo grado in precedenza previsto dall’articolo 31, comma 1 l. 6 dicembre n. 1034/1971.

1.4 La forma dell’atto è un ricorso impugnatorio soggetto a notificazione e a determinati limiti dimensionali così come fissati con DPCS n. 167/2016.

1.5 Il contenuto dell’istanza attiene a che il Consiglio di Stato regoli la competenza e tale istanza può contenere una prospettazione alternativa o subordinata di più giudici competenti.

Ciò, in virtù del fatto che, a prescindere da quelle che sono le indicazioni prospettate in istanza, in tale contesto vige il regime di inderogabilità della competenza, che regola la materia ed obbliga all’applicazione in ogni caso delle regole ordinamentali.

 

2. Il regolamento successivo di competenza richiesto d’ufficio 

Come anzidetto, il regolamento di competenza può essere attivato su istanza di parte o d’ufficio.

2.1 Nel caso di attivazione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, CPA da parte del giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza del TAR originariamente adito, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

Il Consiglio di Stato decide nel qual caso con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti.

Sul punto l’AP n. 30 del 2012 ha chiarito che “in ragione della natura inderogabile annessa dal Codice del processo amministrativo alla competenza dei tribunali regionali, l’individuazione in concreto della stessa non può dipendere dalla prospettazione formulata in sede di regolamento dal tribunale rimettente. Essa, invece, deve necessariamente promanare dall’applicazione obiettiva delle regole dell’ordinamento, con la conseguenza che è irrilevante la circostanza che il TAR originariamente adito, nel declinare la propria competenza a decidere in materia e nel sollevare il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3 CPA abbia indicato un TAR diverso da quello ritenuto competente dal Consiglio di Stato”.

Trattasi di principio che si ricollega a quanto anzidetto in punto di individuazione del contenuto dell’istanza di regolamento di competenza presentata dalla parte. 

Salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio dal TAR individuato da altro giudice di primo grado come competente, l’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento.

Da ultimo, in sede di regolamento di competenza il Consiglio di Stato non può dare atto dell’eventuale intervenuta rinuncia al ricorso di primo grado, non essendo legittimato ad assumere alcuna decisione su eventi afferenti di relativo giudizio (Cons. st. n. 6199/2011).

La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato vincola i TAR.

 

Il punto di vista dell'Autore

L’esame dell’articolo 16 CPA restituisce, al pari dell’articolo 15 CPA, il quadro di una disciplina acceleratoria dell’istituto del regolamento successivo di competenza che, quale vero e proprio mezzo di impugnazione, rappresenta lo strumento con cui sottoporre all’attenzione del Consiglio di Stato, una questione di competenza proposta d’ufficio o ad istanza di parte.

Quando il regolamento viene proposto ad istanza di parte, quest’ultima può contenere una designazione del giudice astrattamente competente, la quale, come si è avuto modo di vedere, ha tuttavia carattere recessivo rispetto alle regole ordinamentali vigenti in materia di competenza in applicazione dell’ormai noto regime di inderogabilità della competenza.