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CAPO IV - INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Art. 90 - Competenza al rilascio dell’informazione antimafia

1. L’informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all’articolo 92, commi 2 e 3. (1)

2. Nei casi di cui all’articolo 92, commi 2 e 3, l’informazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. (1)

3. Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V. (2)

(1) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. a), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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Art. 91 - Informazione antimafia

1. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l’informazione di cui all’articolo 84, comma,

prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1–bis. L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro (7)

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. (5)

4. L’informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;

d) le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all’articolo 85;

[e) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione (1).]

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Per le imprese costituite all’estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all’articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. (2)

6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione

prevista dall’articolo 8–bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all’articolo 92, rilascia l’informazione antimafia interdittiva. (3)

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’articolo 67.

7–bis. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l’informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; (6)

b) al soggetto di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell’informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l’impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l’accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l’informativa antimafia interdittiva;

e) all’osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62–bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall’articolo 5–ter del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l’impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia. (4)

(1) Lettera soppressa dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), D. LGS. 218/2012.

(2) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), D. LGS. 218/2012.

(3) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. c), n. 3), D. LGS. 218/2012.

(4) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. c), n. 4), D. LGS. 218/2012.

(5) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2013, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(6) Nel presente provvedimento le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall’ art. 20, comma 4, DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

(7) Comma inserito dall’ art. 28, comma 1, L. 161/2017 e, successivamente, così modificato dall’ art. 19–terdecies, comma 1, lett. b), DL. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017.

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Art. 92 - Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia (1)

1. Il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4. In tali casi l’informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (2)

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. (3)

2–bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti  i presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di celerità  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   è assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonché per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso,  ovvero l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura del contraddittorio  si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. (4)

2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio  di  cui al  comma  2-bis,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: 

a) dispone l'applicazione delle misure di cui  all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a situazioni di  agevolazione occasionale;

b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla  comunicazione  all'interessato  entro  il  termine  e  con   le modalità di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Il   prefetto,   adottata l'informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente lettera,  verifica  altresì  la  sussistenza  dei  presupposti   per l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa tempestivamente  il Presidente  dell'Autorità nazionale anticorruzione. (4-bis)

2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui  al  comma  2-bis   e   la   conclusione   della   procedura   in contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi sociali, della rappresentanza legale  della  società  nonché  della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e patrimoniale delle società e imprese interessate  dai  tentativi  di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai  fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. (4-bis)

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (5)

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, dell’informazione antimafia liberatoria. (6)

(1) L'originaria rubrica è stata così sostituita dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 1, DL 152/2021.

(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(3) Comma modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(4) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 2, DL 152/2021.

(4-bis) Comma introdotto dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 2, DL 152/2021.

(5) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(6) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D. LGS. 153/2014.

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Art. 93 - Poteri di accesso e accertamento del prefetto

1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l’accesso.

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati

raccolti possano desumersi, in relazione all’impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall’acquisizione della relazione del gruppo interforze, l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell’interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7. (1)

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l’accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.

[6. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, dell’informazione è data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

a) stazione appaltante;

b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l’impresa oggetto di accertamento;

c) prefetto che ha disposto l’accesso;

d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l’Autorità di vigilanza

sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) Ministero dello sviluppo economico.] (2)

7. Il  prefetto  competente  all'adozione  dell'informazione, sulla base della documentazione e delle  informazioni  acquisite  nel corso dell'accesso, può invitare in sede di  audizione  personale  i soggetti interessati a produrre  ogni  informazione  ritenuta  utile, anche  allegando  elementi   documentali,   qualora   non   ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di  informazioni  che,  se  disvelate,  sono  suscettibili  di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività  processuali  in corso,  ovvero   l'esito   di   altri   procedimenti   amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose. (3)

8. All’audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell’impresa, contenente l’indicazione della data e dell’ora e dell’Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l’interessato ovvero persona da lui delegata.

9. Dell’audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell’interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l’accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003.

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D. LGS. 218/2012.

(2) Comma abrogato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D. LGS. 218/2012.

(3) Comma così sostituito dall'art. 48, comma 1, lettera b) DL 152/2021.

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Art. 94 - Effetti delle informazioni del prefetto

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque

consentire le concessioni e le erogazioni. (1)

2. Qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all’articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (1)

3. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D. LGS. 218/2012.

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Art. 95 - Disposizioni relative ai contratti pubblici

1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. (1)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L’accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore. (1)

(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D. LGS. 218/2012.

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