Art. 92 - Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia (1)
1. Il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4. In tali casi l’informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (2)
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. (3)
2–bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. (4)
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. (4-bis)
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. (4-bis)
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (5)
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, dell’informazione antimafia liberatoria. (6)
(1) L'originaria rubrica è stata così sostituita dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 1, DL 152/2021.
(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.
(3) Comma modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.
(4) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 2, DL 152/2021.
(4-bis) Comma introdotto dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 2, DL 152/2021.
(5) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.
(6) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D. LGS. 153/2014.
Rassegna di giurisprudenza
Questioni di legittimità costituzionale
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Palermo sugli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4. L’informazione interdittiva antimafia adottata dal prefetto nei confronti dell’attività privata delle imprese oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa non viola il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata perché, pur comportandone un grave sacrificio, è giustificata dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Non sono ravvisabili, in particolare, profili di incostituzionalità nella scelta di affidare l’adozione della misura interdittiva all’autorità amministrativa anziché a quella giudiziaria. Tale scelta è infatti giustificata dalla necessità di svolgere un’azione preventiva, mediante il costante monitoraggio delle modalità di infiltrazione della mafia nell’economia, e della sua capacità di adattarsi alle specifiche situazioni locali e all’evoluzione della realtà economica. In ogni caso le misure interdittive sono sottoposte ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo, che è chiamato a procedere ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza, in modo da assicurare ai privati la necessaria tutela (Corte costituzionale, sentenza 57/2020).
Linee guida, circolari e prassi
Si rinvia, per un utile vademecum sulla documentazione antimafia, alla “Guida pratica in materia di documentazione antimafia”, reperibile al seguente link: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1149/Guida_pratica_antimafia.doc
Si consulti anche il Portale delle Prefettura– UTG, al seguente link: http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/48643.htm