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Art. 92 - Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia (1)

1. Il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4. In tali casi l’informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (2)

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. (3)

2–bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti  i presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di celerità  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   è assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonché per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso,  ovvero l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura del contraddittorio  si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. (4)

2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio  di  cui al  comma  2-bis,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: 

a) dispone l'applicazione delle misure di cui  all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a situazioni di  agevolazione occasionale;

b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla  comunicazione  all'interessato  entro  il  termine  e  con   le modalità di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Il   prefetto,   adottata l'informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente lettera,  verifica  altresì  la  sussistenza  dei  presupposti   per l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa tempestivamente  il Presidente  dell'Autorità nazionale anticorruzione. (4-bis)

2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui  al  comma  2-bis   e   la   conclusione   della   procedura   in contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi sociali, della rappresentanza legale  della  società  nonché  della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e patrimoniale delle società e imprese interessate  dai  tentativi  di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai  fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. (4-bis)

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (5)

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, dell’informazione antimafia liberatoria. (6)

(1) L'originaria rubrica è stata così sostituita dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 1, DL 152/2021.

(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(3) Comma modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(4) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 2, DL 152/2021.

(4-bis) Comma introdotto dall'art. 48, comma 1, lettera a), n. 2, DL 152/2021.

(5) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(6) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D. LGS. 153/2014.

Rassegna di giurisprudenza

Questioni di legittimità costituzionale

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Palermo sugli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4. L’informazione interdittiva antimafia adottata dal prefetto nei confronti dell’attività privata delle imprese oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa non viola il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata perché, pur comportandone un grave sacrificio, è giustificata dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Non sono ravvisabili, in particolare, profili di incostituzionalità nella scelta di affidare l’adozione della misura interdittiva all’autorità amministrativa anziché a quella giudiziaria. Tale scelta è infatti giustificata dalla necessità di svolgere un’azione preventiva, mediante il costante monitoraggio delle modalità di infiltrazione della mafia nell’economia, e della sua capacità di adattarsi alle specifiche situazioni locali e all’evoluzione della realtà economica. In ogni caso le misure interdittive sono sottoposte ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo, che è chiamato a procedere ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza, in modo da assicurare ai privati la necessaria tutela (Corte costituzionale, sentenza 57/2020).

 

Linee guida, circolari e prassi

Si rinvia, per un utile vademecum sulla documentazione antimafia, alla “Guida pratica in materia di documentazione antimafia”, reperibile al seguente link: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1149/Guida_pratica_antimafia.doc

Si consulti anche il Portale delle Prefettura– UTG, al seguente link: http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/48643.htm