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Capo I – Dell’introduzione della causa

Sezione I – Della citazione e della costituzione delle parti

Art. 163

Contenuto della citazione

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [Codice di procedura civile 312].

L’atto di citazione deve contenere [Codice di procedura civile 125, 313]:

1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [Codice civile 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [Codice di procedura civile 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [Codice civile 11, 12], un’associazione non riconosciuta [Codice civile 36] o un comitato [Codice civile 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [Codice di procedura civile 189, 394];

5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [Codice di procedura civile 184, 244];

6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [Codice di procedura civile 83, 125];

7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti [Codice civile 1209].

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Art. 163-bis

Termini per comparire

Tra il giorno della notificazione [Codice di procedura civile 148] della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi [Codice di procedura civile 155] non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 70, 70-bis]. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere [Codice di procedura civile 136] all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente.

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Art. 164

Nullità della citazione

La citazione è nulla [Codice di procedura civile 156] se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge [Codice di procedura civile 163-bis] ovvero se manca l’avvertimento previsto dal n. 7) dell’articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’articolo 183 e si applica l’articolo 167.

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Art. 165

Costituzione dell’attore

L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione [Codice di procedura civile 148] della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio [Codice di procedura civile 168, 170, 171, 182, 290, 299, 306, 347, 645, 647] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [Codice di procedura civile 82, 86], depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo [Codice di procedura civile 169] contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione [Codice di procedura civile 184; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 87]. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [Codice civile 47; Codice di procedura civile 330] nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 38, 71, 72, 73, 74, 76, 77].

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Art. 166

Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [Codice di procedura civile 82, 86], almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura [Codice di procedura civile 83] e i documenti che offre in comunicazione.

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Art. 167

Comparsa di risposta

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni [Codice di procedura civile 183, 189].

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269 [Codice di procedura civile 106].

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Art. 168

Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

All’atto della costituzione dell’attore [Codice di procedura civile 165], o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto [Codice di procedura civile 166], su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 71, 72, 80], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [Codice di procedura civile 419; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 38, 40].

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio [Codice di procedura civile 315, 369, 416, 484], nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 51] delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d’udienza [Codice di procedura civile 136], i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [Codice di procedura civile 132, n. 5].

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Art. 168-bis

Designazione del giudice istruttore

Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

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Art. 169

Ritiro dei fascicoli di parte

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

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Art. 170

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

Dopo la costituzione in giudizio [Codice di procedura civile 165, 166] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [Codice di procedura civile 237, 286, 292, 306, 330].

È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [Codice di procedura civile 30, 82].

Le comparse [Codice di procedura civile 190] e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.

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Art. 171

Ritardata costituzione delle parti

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’articolo 307, primo e secondo comma.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167.

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace [Codice di procedura civile 265, 300, 303, 327] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell’articolo 291 [Codice di procedura civile 293].

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Sezione II – Della designazione del giudice istruttore

Art. 172

Istanza per la designazione del giudice istruttore

[Nella citazione o nella comparsa di risposta le parti possono proporre istanza al presidente del tribunale affinché designi il giudice istruttore.

L’istanza può anche essere proposta con separato ricorso.

Se l’istanza non è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il processo si estingue.]

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Art. 173

Designazione del giudice istruttore

[Se è stata proposta l’istanza di cui all’articolo precedente, il cancelliere, decorso il termine per la costituzione del convenuto, presenta i fascicoli degli atti al presidente del tribunale, il quale designa un giudice del tribunale per procedere all’istruzione della causa, se non crede di procedervi egli stesso.

Nel decreto, col quale designa il giudice, il presidente fissa l’udienza in cui le parti debbono comparire davanti al giudice medesimo.

Se il tribunale è diviso in sezioni, il presidente può assegnare la causa a una di esse, demandando al presidente della sezione il provvedimento di cui ai due commi precedenti.

Il cancelliere comunica il decreto alle parti costituite almeno cinque giorni prima dell’udienza e provvede all’iscrizione della causa nel ruolo del giudice designato]

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Art. 174

Immutabilità del giudice istruttore

Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa [Codice di procedura civile 175, 180] e della relazione al collegio [Codice di procedura civile 275].

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 78,79].

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