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Art. 166

Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [Codice di procedura civile 82, 86], almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura [Codice di procedura civile 83] e i documenti che offre in comunicazione.

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